Descrizione
Individuazione zone non metanizzate ai fini dell'agevolazione fiscale per i consumi di gasolio o G.P.L. usati come combustibile di riscaldamento ai sensi della Legge del 23/12/1998, n. 448 art. 8 comma 10 lettera C) e s.m.i
L’art. 8, comma 10, lettera c), della Legge 23/12/1998, n. 448 e ss.mm.ii, nel testo sostituito dall'art. 12, comma 4, della Legge 23/12/1999, n. 488, disciplina l'applicazione di un beneficio fiscale per i consumi di gasolio o di G.P.L. usati come combustibile di riscaldamento, impiegati nelle frazioni non metanizzate dei Comuni ricadenti nella zona climatica “E”, di cui al D.P.R. n. 412/1993, esclusi dall’elenco di cui al D.M. 9/03/1999, purché individuate con apposita deliberazione consiliare da comunicare al Ministero delle Finanze ed al Ministero dell'Industria, del Commercio e dell’Artigianato.
Il decreto legislativo del 30/9/2000 n. 268, coordinato con la Legge di conversione 23/11/2000, n. 354, all'art. 4, comma 2, recita: “ai fini dell'applicazione del beneficio di cui alla lettera c) indicata nel comma 1, come sostituita dall'art. 12, comma 4, della Legge 23/12/1999, n. 488, e dell'art. 27, comma 3, della Legge 388 del 23/12/2000, per frazioni di Comuni si intendono le porzioni edificate di cui all'art. 2, comma 4, del D.P.R. 26/08/1993, n. 412, ubicate a qualsiasi quota al di fuori del centro abitato ove ha sede la casa comunale ivi comprese le aree in cui insistono case sparse”.
Si avrà diritto al beneficio fiscale per i consumi di gasolio o di G.P.L. usati come combustibile di riscaldamento se la propria abitazione ricade in zona non metanizzata ed al di fuori del centro abitato ove ha sede la casa comunale.