Descrizione
Ogni modifica nella stato dei terreni, avvenuto per nuova costruzione, ampliamento, demolizione o divisione di una particella, deve essere dichiarato in catasto attraverso un atto di aggiornamento predisposto da un professionista abilitato.
Per prevenire la lottizzazione abusiva di terreni a scopo edificatorio, gli atti di aggiornamento catastale devono essere depositati presso il Comune prima della presentazione all'Agenzia delle Entrate (Decreto del Presidente della Repubblica 06/06/2001 n. 380, art. 30, com. 5).
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 06/06/2001 n. 380, art. 30, com. 5 “I frazionamenti catastali dei terreni non possono essere approvati dall'agenzia del territorio se non è allegata copia del tipo dal quale risulti, per attestazione degli uffici comunali, che il tipo medesimo è stato depositato presso il comune”.
Pertanto, prima dell'invio di un tipo di frazionamento all'agenzia del territorio, occorre presentare il frazionamento agli uffici comunali ed acquisire l'attestazione di avvenuto deposito.